PICCOLO GLOSSARIO SUL DIRITTO D'AUTORE


Autore

E' chi realizza un Opera di ingegno divenendo così titolare di tutti i diritti di sfruttamento su di essa: per un quadro è il pittore, per una fotografia il fotografo, per una canzone chi scrive la musica o le parole ecc. Nessuno può utilizzare in nessun modo né trasformare l'Opera musicale senza autorizzazione dell'Autore e senza riconoscergli un compenso. La legge tutela i diritti dell'Autore fino a settant'anni dalla sua morte (periodo di tutela), dopo di che le sue opere divengono di pubblico dominio. L'Autore può cedere i diritti di sfruttamento economico delle sue Opere (per esempio stipulando un contratto con un Editore) ma non può essere privato, a nessun titolo, dei diritti morali sull'Opera creata né può rinunciarvi volontariamente e questo per espressa volontà del legislatore.

Editore musicale

E' un imprenditore che svolge una serie di attività atte a pubblicizzare e commercializzare l'Opera d'ingegno valorizzandola dal punto di vista economico ed acquisendo in tal modo un titolo per partecipare con l'Autore ai proventi che l'Opera produce con la sua utilizzazione. L'Autore e l'Editore sono legati da un contratto editoriale.

Contratto editoriale

E' il contratto che regola i rapporti tra l'Autore e l'Editore; generalmente con tale accordo l'Autore cede all'Editore tutti i diritti di sfruttamento economico dell'Opera, mentre l'Editore da parte sua si impegna a svolgere tutta una serie di operazioni volte ad organizzare lo sfruttamento commerciale dell'Opera affidatagli favorendone la diffusione: dalla stampa degli spartiti e dei supporti fonografici, all'attività promozionale presso i potenziali utilizzatori dell'Opera. Da questo momento in poi tutti i proventi derivanti dai diritti legati all'Opera verranno divisi tra Autore ed Editore. Generalmente, in campo musicale, il contratto ha valore per l'intero periodo di tutela, stabilito per legge, del diritto d'Autore.

Diritti di esecuzione musicale

E' il diritto dell'Autore a percepire un compenso ogni volta che una sua Opera musicale viene eseguita in pubblico sia ad opera di esecutori (dal vivo) sia per mezzo di uno strumento di riproduzione (cosiddetti strumenti meccanici).

Diritti di riproduzione meccanica

E' il diritto dell'Autore a percepire un compenso ogni qual volta l'esecuzione di una sua Opera musicale viene registrata e successivamente riprodotta su supporti fonografici di qualsiasi tipo (sia a scopo commerciale che non commerciale).

Diritto di sincronizzazione

E' il diritto dell'Autore a percepire un compenso ogni volta che la registrazione fonografica di una sua Opera venga accoppiata ad immagini in movimento, fatto salvo il diritto morale (spetta infatti all'Autore consentire o meno all'uso della sua Opera accoppiata a immagini).

La S.I.A.E.

E' la Società Italiana Autori ed Editori, un ente pubblico a base associativa che ha, per legge, il monopolio nell'intermediazione tra aventi diritto (Autori ed Editori) da una parte ed utilizzatori dall'altra. Essa, ed in particolare la sua Sezione Musica, ha il compito di riscuotere tutti i proventi derivanti dalle utilizzazioni delle Opere musicali che gli iscritti le affidano all'atto del deposito e che vengono definite 'repertorio SIAE'. Chiunque voglia effettuare un'esecuzione pubblica o una registrazione di opere musicali tutelate è tenuto a chiederne autorizzazione alla SIAE che provvederà a riscuotere per conto degli aventi diritto i dovuti compensi che, nel caso di un'esecuzione pubblica vengono definiti 'Diritti di Esecuzione Musicale' mentre nel caso di una registrazione fonografica prendono il nome di 'Diritti di Riproduzione Meccanica'. Allo stato attuale la SIAE non si occupa né della riscossione né dell'accertamento relativi ai Diritti di Sincronizzazione che restano affidati alla trattativa privata tra Editore Musicale (o Autore) ed utilizzatore. Inoltre, tramite accordi di reciproca rappresentanza con analoghe Società di Autori in altre parti del mondo, la SIAE riceve i proventi per le utilizzazioni del suo repertorio anche all'estero e, allo stesso tempo, riscuote in Italia i compensi dovuti per le esecuzioni e le riproduzioni di opere straniere. Le somme che la SIAE incassa a titolo di compensi per diritti d'Autore vengono poi ripartite tra gli aventi diritto secondo i criteri contenuti nell'Ordinanza di ripartizione.

Iscrizione alla S.I.A.E.

Per quanto riguarda l'iscrizione, la SIAE ha recentemente elaborato delle nuove procedure. Il primo passo è il conferimento alla SIAE di un mandato per la riscossione del Diritto d'Autore con la quale si acquisisce la qualifica di Associato Straordinario. Sucessivamente è possibile diventare Associato Ordinario solo dopo aver conferito mandato alla SIAE da almeno un anno e aver maturato attraverso la Società somme per diritti d'autore non inferiori al doppio del contributo associativo annuo vigente alla data di presentazione della domanda (art. 2, comma 3 dello statuto).

Deposito delle Opere

E' il procedimento con il quale l'iscritto (Autore o Editore) affida alla SIAE la tutela dell'opera musicale, compilando un apposito modello (bollettino di dichiarazione) cui allega lo spartito dell'Opera e l'eventuale testo letterario. Sul bollettino sono indicate, tra l'altro, le quote proporzionalmente spettanti agli Autori e agli Editori. Non è possibile depositare il solo testo letterario di un Opera musicale.

Ordinanza di ripartizione

E' lo strumento regolamentare interno con cui la SIAE stabilisce come ripartire i proventi derivanti dai compensi incassati. Essa tende a classificare tutti i tipi possibili di utilizzazione - esecuzioni dal vivo, utilizzazioni cinematografiche, trasmissioni radiotelevisive, riproduzione di supporti fonografici e fonovideografici, trasmissioni per via telematica ecc. - stabilendo, volta per volta, i criteri con cui gli incassi vanno suddivisi tra gli iscritti. Nei casi in cui non sia ritenuta possibile una ripartizione analitica (ossia secondo le reali esecuzioni ed utilizzazioni effettuate) si procede alle ripartizioni supplementari che ridistribuiscono agli iscritti parte dei proventi in proporzione agli incassi analitici maturati.

 

APPENDICE SUL DIRITTO CONNESSO

Diritto connesso

E' in genere il diritto che scaturisce non dalla creazione dell'Opera musicale ma dalla registrazione di una sua esecuzione su supporto atto a riprodurla. Gli aventi diritto in questo caso sono il Produttore fonografico e l'Interprete esecutore.

Interprete esecutore

E' colui che esegue un'Opera musicale ed in particolare, se l'esecuzione è oggetto di registrazione fonografica, acquisisce tutti i diritti morali ed economici sulla registrazione stessa. Per sfruttare commercialmente o comunque utilizzare la registrazione sarà quindi necessario ottenere l'autorizzazione dell'interprete che ha inoltre diritto ad un compenso. Generalmente tale compenso è pattuito in un contratto che l'Interprete stipula con il Produttore fonografico della registrazione.

Produttore fonografico

E' colui che effettua la registrazione fonografica di un'Opera musicale acquisendo così i diritti di sfruttamento sulla registrazione stessa (non sull'Opera registrata). Egli è proprietario, a tutti gli effetti, della registrazione e chiunque voglia utilizzarla - riprodurla su supporti fonografici, accoppiarla ad immagini, trasmetterla per radio tv o per via telematica ecc. - dovrà esserne da lui autorizzato e pagargli un compenso. Il periodo di tutela, ossia l'arco di tempo in cui la registrazione viene considerata dalla legge proprietà esclusiva del produttore, è di 50 anni dalla prima pubblicazione.

Contratto discografico

E' il contratto che regola i rapporti tra l'Interprete ed il Produttore di una registrazione fonografica; generalmente, con tale accordo, l'Interprete cede al Produttore tutti i diritti legati allo sfruttamento economico della registrazione stessa; il Produttore, da parte sua, si impegna a realizzare la registrazione a sue spese e, successivamente, a stampare, pubblicare e promuovere i supporti sui quali la registrazione è contenuta. Il produttore riserva all'interprete, come compenso, una percentuale sulle vendite dei supporti e sui ricavi derivanti dalle altre utilizzazioni della registrazione, mentre l'Interprete concede al Produttore la cosiddetta esclusiva ossia un impegno a non registrare per altri produttori fino alla scadenza del contratto.


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